Sez. II

Art. 26

(L) Indennità di trasferta e spese di spedizione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione) 1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza. 2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22. 3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-26

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