Sez. II

Art. 31

(L) Indennità di trasferta e spese di spedizione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione) 1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'. 2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-31

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