Sez. III

Art. 35

(L) Importo dell' indennità di trasferta

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Importo dell' indennità di trasferta) 1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-35

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