Sez. III
Art. 35
(L) Importo dell' indennità di trasferta
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Importo dell' indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-35