Capo IV
Art. 38
(L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-38