Titolo V
Art. 43
(L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-43