Titolo VI

Art. 45

(L) Indennità per testimoni residenti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità per testimoni residenti) 1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo. 2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-45

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