Titolo VI
Art. 45
(L) Indennità per testimoni residenti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-45