Titolo VI
Art. 48
(L) Testimoni dipendenti pubblici
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli , salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-48