Titolo VII

Art. 52

(L) Aumento e riduzione degli onorari

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Aumento e riduzione degli onorari) 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-52

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