Titolo VII
Art. 54
(L) Adeguamento periodico degli onorari
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-54