Titolo V

Art. 41

(L) Trasferte di magistrati professionali e onorari

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari) 1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-41

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