Art. 38 · (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione
Capo IV

Art. 38

139 / 302

(L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità di trasferta per atti di esecuzione) 1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-38