Capo IIISez. I

Art. 29

(L) Diritti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritti) 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all', fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-29

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