Capo III›Sez. I
Art. 29
(L) Diritti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all', fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-29