Sez. II
Art. 25
(L) Importo dei diritti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-25