Sez. II

Art. 25

(L) Importo dei diritti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Importo dei diritti) 1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'. 2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-25

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