Capo II

Art. 205

(L) Recupero per intero e forfettizzato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Recupero per intero e forfettizzato) 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-205

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