Parte VII›Capo I
Art. 200
(L) Applicabilità della procedura nel processo penale
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-200