Art. 200 · (L) Applicabilità della procedura nel processo penale
Parte VIICapo I

Art. 200

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(L) Applicabilità della procedura nel processo penale

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Applicabilità della procedura nel processo penale) 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-200