Capo IIISez. I

Art. 28

(L) Contestualità di trasferte

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Contestualità di trasferte) 1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, nè quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-28

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