Art. 7

Norme transitorie

In vigore dal 29 giu 2002
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente. 2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli , comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-7

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