Art. 3
Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
In vigore dal 29 giu 2002
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'.
2. È trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-3