Art. 2

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

In vigore dal 29 giu 2002
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti: a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2; b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico; c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia; e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene; h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni; l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti; m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico; n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente; o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria; p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria; q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti; r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato; s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali. 2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-2

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