Art. 1
Trasferimento di funzioni in materia di energia
In vigore dal 29 giu 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Trasferimento di funzioni in materia di energia
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-1