Art. 1

Trasferimento di funzioni in materia di energia

In vigore dal 29 giu 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Trasferimento di funzioni in materia di energia 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-1

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Trasferimento di funzioni in materia di energia (Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.) — Testo vigente | Portale Normativo