Art. 5
Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche
In vigore dal 29 giu 2002
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;
c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;
e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-5