Art. 9

Disposizione finanziaria

In vigore dal 29 giu 2002
1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli , comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. In forza delle disposizioni dell', la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo è attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica. 3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificherà l'articolo 49 dello statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo