Art. 11

Oneri per il personale

In vigore dal 29 giu 2002
1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unità di personale. 2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attività produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo