Art. 10

Trasferimento di personale

In vigore dal 29 giu 2002
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche. 2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all' è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese. 3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. 4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3. 5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.
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