Art. 8

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

In vigore dal 29 giu 2002
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente. 2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi. 3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1 gennaio 2002.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-8

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