Sez. III
Art. 71
L) Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, )
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell', commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-71