Sez. III

Art. 74

L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, ) 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all', comma 5, è punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-74

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L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16 (Art. 74 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo