Sez. III
Art. 74
54 / 138L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Responsabilità del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, )
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all', comma 5, è punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-74