Sez. III
Art. 75
L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, )
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-75