Art. 75 · L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17
Sez. III

Art. 75

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L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, ) Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-75