Sez. III

Art. 76

(L)Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.18)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.18) 1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-76

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