Sez. II

Art. 68

L) Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, ) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell', comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. 2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-68

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L) Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10 (Art. 68 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo