Parte IICapo I

Art. 63

(L) Opere pubbliche

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Opere pubbliche 1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all' della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-63

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