Parte II›Capo I
Art. 59
(L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, )
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-59