Capo II

Art. 66

(L)Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, ) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all', comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all', commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-66

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(L)Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5) (Art. 66 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo