Capo II›Sez. I
Art. 13
(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio
1977, n. 10, , comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all', comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-13