Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 4
(L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, )
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell', comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-4