Titolo II›Capo I
Art. 6
(L) Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, , lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, , commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, , comma 4, convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-6