Parte ITitolo ICapo I

Art. 1

(L) Ambito di applicazione

In vigore dal 1 gen 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall', comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il punto 2 dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; Visto l' del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; Visto l' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici, per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto legislativo: (L) Ambito di applicazione 1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-1

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(L) Ambito di applicazione (Art. 1 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo