Art. 13 · (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)
Capo IISez. I

Art. 13

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(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, , comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater) 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all', comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-13