Capo II
Art. 21
In vigore dal 1 gen 2005
1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell', comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall' del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall' del presente decreto, è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall' del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall', comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall' del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall' del presente decreto.
7. (soppresso).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-21