Capo I
Art. 9
In vigore dal 13 apr 2001
1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 e dell' del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-9