Capo I

Art. 13

In vigore dal 13 apr 2001
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: g) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: "Articolo 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-13

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