Capo I
Art. 4
In vigore dal 13 apr 2001
1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente:
"c) è stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione".
2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, è sostituito dal seguente:
"5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-4