Capo I

Art. 6

In vigore dal 13 apr 2001
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: h) dopo l' è inserito il seguente: "Articolo 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo). - 1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono. 2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. 3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-6

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