Capo I

Art. 15

In vigore dal 13 apr 2001
1. Alla allinea del comma 1, dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti articoli". 2. Al comma 1, dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo le parole "decreto del Ministro di grazia e giustizia" sono aggiunti i seguenti articoli: "Articolo 30-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono. 2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. Articolo 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario ) - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario". 2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio di ogni anno. 5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Articolo 30-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-15

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