Capo II

Art. 18

In vigore dal 13 apr 2001
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo. 3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-18

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