Capo II

Art. 17

In vigore dal 13 apr 2001
1. Le disposizioni introdotte dall' del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri già previsti dagli del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996. 2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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