Capo I
Art. 12
In vigore dal 13 apr 2001
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Articolo 30 (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-12